Codice Deontologico

Codice Deontologico - Associazione ICC

Introduzione

L'Ispettore di Centri di Controllo adempie ad una funzione di pubblica utilità e di assoluta rilevanza considerato che dal suo operato dipende la certezza della sicurezza dei veicoli presenti sulla strada nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Diventa, di conseguenza, imprescindibile la necessità di redigere un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri comuni si impongano alla coscienza ed agli interessi economici di ogni iscritto.

Il codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Ispettore di Centri di Controllo (di seguito in forma abbreviata ICC) iscritto all'Associazione ICC deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. Il presente codice deontologico integra le norme codificate dalla Repubblica Italiana. La violazione dei precetti contenuti nel presente codice di deontologia professionale, costituisce illecito disciplinare.
I doveri ed i diritti che ne risultano per l'ICC sono preordinati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con i clienti, con le Pubbliche Autorità, con l'Associazione ICC, al fine di giungere ad una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle norme vigenti ed alle necessità della clientela. Ogni ICC deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel codice di deontologia professionale. L'Associazione ICC rappresenta un fondamentale strumento per la categoria perché garantisce il controllo dall'interno che precede ed integra quello statale.

Il codice deontologico si compone di 22 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:
- Titolo I: Principi Generali
- Titolo II: Condotta
- Titolo III: Prestazione
- Titolo IV: Sanzioni Disciplinari
- Titolo V: Disposizioni Finali

Titolo I

Principi Generali

Sezione I: Ambito

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l’attività dell'ICC. 2. L’ICC si impegna all’osservanza delle regole deontologiche e al rispetto dei principi di etica professionale anche se qui non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto conto della reiterazione delle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare il giudizio sulla condotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati. 3. Il comportamento dell’ICC è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria.

Sezione II: Prestazione d'Opera Intellettuale

4. L’ICC è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per effettuare l’ispezione dei veicoli e tutti gli atti adeguati a conseguire il miglior risultato finale. 5. L’ICC deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l’attività professionale secondo “scienza” (preparazione, competenza e capacità professionale), “coscienza” (onestà, imparzialità e disinteresse), “diligenza” (comportamento secondo lealtà, correttezza, trasparenza).

Titolo II

Condotta

Sezione I: Valori Sociali

6. L’ICC deve operare in piena indipendenza di giudizio, autonomia professionale e imparzialità, evitando ogni conflitto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari. Deve inoltre rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 7. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, l'ICC ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo i regolamenti fissati dalle leggi della Repubblica Italiana. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Sezione II: Concorrenza Sleale

8. L’ICC deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale. E' considerato atto di concorrenza sleale screditare i propri colleghi a livello personale e/o professionale allo scopo di ottenere benefici di qualsiasi natura.

Sezione III: Pubblicità

9. Nell’esercizio della professione è consentita all’ICC la pubblicità informativa relativa all'associazione che risponda al solo interesse della professione. È ammesso che l’ICC utilizzi i media per fornire esclusivamente le informazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse pubblico e dell’Associazione ICC. L'utilizzo del logo è subordinato e regolamentato dal consiglio direttivo.

Sezione IV: Rapporti con i colleghi

10. Nei rapporti con i colleghi, l’ICC deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione: a) omettere di informare, in via riservata, il collega dei possibili errori o irregolarità che si ritiene questi abbia commesso; b) esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni o critiche sull’operato o sul comportamento di un collega che non siano riconducibili ad osservazioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione; c) disincentivare o ostacolare, in qualsiasi modo, la composizione di una controversia tra altri colleghi. Ove necessario ogni eventuale controversia deve essere appianata da parte del Collegio dei Probiviri o di persona da loro designata; d) sottrarsi volontariamente, in maniera saltuaria o sistematica, ai corretti scambi di opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i propri colleghi. Qualora nell’esercizio della professione l'ICC venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al Presidente dell’Associazione affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto, possa esperire un tentativo di conciliazione.

Sezione V: Rapporti con il Consiglio Direttivo

11. L’ICC è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio Direttivo di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della categoria. La totalità degli ICC sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali dell’Associazione. Deve altresì: a) informare il Presidente dell’Associazione in merito a problemi di generale rilevanza per la categoria; b) segnalare al Presidente ogni eventuale difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, o con i propri datori di lavoro, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della categoria; c) rispettare le direttive emanate dall'Associazione ICC; d) versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota annuale di iscrizione all'Associazione ICC; e) astenersi dal compiere atti o rilasciare al pubblico dichiarazioni in nome o per conto dell'Associazione ICC senza aver ottenuto, in forma scritta o tramite mail, specifica ed ufficiale autorizzazione dal Presidente e/o dal CdA. 12. L’ICC chiamato a ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo territoriale nazionale, deve adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento dell'istituto. 13. L’ICC deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra tutti gli associati, stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell’interesse generale.

Titolo III

Prestazione

Sezione I: Incarico

14. L’ICC contrae con l'utente, nel momento della sua prestazione, un’obbligazione avente per oggetto la prestazione d’opera intellettuale attraverso un rapporto fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà. 15. L’attribuzione dell’incarico professionale è rimessa alla libera scelta dell'utente e l’ICC deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà. 16. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso, la stessa non può essere determinata dall’ICC, ma egli deve rispettare e applicare quanto previsto dagli organismi locali e nazionali. 17. Al fine di evitare eventuali danni al committente, l’ICC deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente competenza. L’espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.

Sezione II: Svolgimento e formazione continua

18. L’ICC deve: a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dalle normative correnti e dai protocolli applicativi; b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dagli organi competenti.

Sezione III: Segretezza

19. Nell’esercizio della propria attività l’ICC è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d’ufficio. Tali informazioni sono destinate a rimanere riservate.

Sezione IV: Rapporti esterni

20. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni e i professionisti appartenenti ad altre categorie professionali, l’ICC deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni è tenuto: a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sono chiamate ad esercitare; b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con essi intercorrenti.

Titolo IV

Sanzioni disciplinari

21. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, che sono: a) l’avvertimento; b) la censura; c) la sospensione; d) la cancellazione.

Titolo V

Disposizioni Finali

Titolo V: Disposizioni Finali

22. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti i principi generali di deontologia professionale.

Approvato il 09 Marzo 2016
dal
Consiglio Direttivo ASSOCIAZIONE ICC