Statuto Associazione ICC

Questo statuto è stato registrato c/o Agenzia delle Entrate di Cagliari con numero di registrazione 206 del 19/01/2016.

Art. 1

Costituzione, Sede, Denominazione

È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione fra responsabili tecnici delle imprese che effettuano le revisioni dei veicoli ai sensi dell’ex art. 80 CdS denominata “Associazione Ispettori centri di controllo” , spendibile nella forma abbreviata “Associazione ICC”, di seguito “Associazione”. L’Associazione è libera ed indipendente, apartitica, ha carattere professionale, culturale-scientifico, formativo ed informativo, di durata illimitata, non persegue scopi di lucro. Non potranno essere distribuiti agli Associati utili in qualunque forma. La sede legale dell’Associazione è sita in ASSEMINI(CA), VIA TOGLIATTI 18 Per esigenze organizzative potranno essere istituite, previa e con sola delibera del Consiglio Direttivo, altre sedi secondarie in Italia e all’estero. Le modalità organizzative e funzionali sono quelle stabilite dal Regolamento.

Art. 2

Scopi

L’Associazione si propone di:

  • Promuovere e valorizzare a tutti i livelli, la qualifica e la professione dell’Ispettore Dei Centri di Controllo (a seguire ICC);
  • Tutelare e rappresentare in ogni sede, nei limiti dello statuto, gli interessi degli ICC Associati. Avviare iniziative per la tutela degli associati nell’espletamento del servizio di ICC presso centro revisioni veicoli autorizzati ai sensi dell’ex art. 80 CdS;
  • Costituire un riferimento per il settore privato e pubblico, a livello centrale e periferico, sia in Italia che all’Estero, nell’ambito degli aspetti tecnici, gestionali, amministrativi, progettuali, programmatici, organizzativi e legislativi;
  • Collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti l’esercizio delle attività di ICC presso centro revisioni veicoli autorizzati ai sensi dell’ex art. 80 CdS;
  • Compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni inerenti le attività di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività dei Soci;
  • Promuovere in modo permanente, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione e l’aggiornamento dei propri iscritti;
  • Valorizzare le competenze degli ICC e garantire le regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti sulla concorrenza.
  • Garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

L'Associazione si propone, altresì, di fornire agli associati, tutti quei supporti necessari per esercitare la professione di ICC in ottemperanza delle normative in vigore. Gli scopi associativi potranno essere perseguiti con tutte le attività ritenute utili e necessarie, ed in particolare: - realizzare studi e ricerche; - organizzare corsi di formazione di qualificazione e di informazione, seminari, convegni, conferenze e dibattiti, anche in collaborazione con altre associazioni e all’uopo formati; - pubblicare bollettini, notiziari, manuali e periodici; - realizzare audiovisivi; L’Associazioni, può aderire, con delibera del consiglio direttivo assunta all'unanimità dei componenti, ad Enti pubblici e privati, Federazioni, Fondazioni, Istituti di ricerca, Organizzazioni sociali, economiche e di cooperazione, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. Nell’ambito dei suoi scopi associativi l’Associazione potrà organizzare e partecipare a Comitati, Commissioni e Gruppi di lavoro, anche promuovendo e stimolando l’emanazione e/o l’integrazione e/o la modifica di normative di interesse.

Art. 3

Soci

L’adesione all’Associazione è libera ed è consentita a tutti coloro (persone fisiche) che, ai sensi della normativa vigente, abbiano i seguenti requisiti : a) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: - Diploma di perito industriale (o equipollente) - Diploma di geometra - Diploma di maturità scientifica - Laurea in ingegneria o laurea breve in ingegneria. b) Abbiano superato apposito corso di formazione (organizzato secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti Terrestri) di responsabile tecnico di operazioni di revisione veicoli o delle future forme equivalenti (ispettori dei centri di controllo) c) che sottoscrivano il codice deontologico dell’associazione; d) che non siano interdetti al ruolo o non abbiano procedimenti definitivi di colpevolezza inerenti alla revisione dei veicoli e non, in relazione alla legislazione vigente. e) condividono le finalità dell’Associazione e le norme del suo Statuto; L’Associazione è composta da Soci fondatori, Soci ordinari, Soci sostenitori e Soci onorari. Sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno dato impulso decisivo e fattibilità all’iniziativa, promovendo e partecipando alla costituzione dell’Associazione, ed i cui nominativi sono indicati nell'atto costitutivo. Sono Soci ordinari le persone fisiche che sono qualificate a svolgere l’attività di “Responsabile Tecnico” presso centro revisioni veicoli autorizzati ai sensi dell’ex Art. 80 CdS. in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento, redatto ed approvato, per la sola prima volta, dal primo Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. Sono Soci sostenitori quelle società, persone fisiche, associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima. Le persone fisiche o giuridiche o gli Enti che abbiano interesse o che vogliono contribuire per la risoluzione di problematiche legate all’attività del Responsabile tecnico. Questa fattispecie di status, deve essere decisa con delibera del consiglio direttivo assunta all’unanimità dei componenti e dopo la delibera per approvazione dell’assemblea dei soci. I soci sostenitori non potranno mai far parte del consiglio direttivo e delle assemblee dei soci, e non hanno diritto di voto. Per essere ammesso in qualità di Socio sostenitore occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, sulla apposita domanda di iscrizione all’Associazione. Il consiglio direttivo deciderà in modo inappellabile. Sono Soci onorari le Personalità alle quali l’Associazione vuole dare particolare riconoscimento per la loro attività svolta a difesa e valorizzazione della professionalità della figura del Responsabile Tecnico. I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci fondatori, ordinari e sostenitori pagano una quota annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio sostenitore versa un contributo annuale volontario stabilito dal Consiglio direttivo e non quantificabile ma comunque non inferiore alla quota del socio ordinario. L’ammissione in qualità di Socio ha corso e regolare validità soltanto dopo l’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo ed il versamento della prima quota sociale. L’adesione ha la durata di un anno solare e s’intende tacitamente rinnovata se non viene disdetta con lettera raccomandata A.R. o posta certificata spedita entro il 30 del mese di settembre di ogni anno. Qualunque Socio è libero di recedere dall’Associazione in qualunque momento e senza alcuna restrizione, senza diritto di rimborso per la quota già versata nell’anno corrente. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile anche in caso di morte.

Art. 4

Diritti ed obblighi dei Soci

I Soci fondatori e ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a:

  • partecipare all’Assemblea degli Associati con diritto di parola e di voto;
  • usufruire dei servizi associativi;
  • partecipare alle attività e manifestazioni dell’Associazione;
  • i soci ordinari dopo 36 mesi dalla loro iscrizione, possono accedere al ruolo di componente del consiglio direttivo.

Hanno diritto di eleggibilità alle cariche sociali soltanto i Soci fondatori e ordinari. I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio direttivo costituente e ad ogni rinnovo del Consiglio direttivo possono essere rieletti. Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e il codice deontologico. Si impegnano a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 5

Perdita della qualifica di Socio

Oltre che per motivi di legge, la qualifica di Socio si perde per:

  • Dimissioni presentate dall’associato.
  • Il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
  • L'esclusione deliberata dal consiglio direttivo a carico di quel socio che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto, del codice deontologico o per altri motivi rendessero incompatibile la sua presenza tra gli iscritti dell'associazione.
  • Morosità, disposta dal Consiglio Direttivo, che a seguito di sollecito , persiste in tale situazione per oltre 30 giorni.
  • Decesso della persona fisica, cessazione della professione di Responsabile tecnico o ICC, il venire meno dei requisiti indicati nel Regolamento.
  • Radiazione per indegnità, non ottemperanza dei dettati statutari o delle disposizioni degli Organi sociali, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio direttivo è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.

Art. 6

Organi Sociali

  1. l'assemblea generale;
  2. il presidente dell'associazione;
  3. il consiglio direttivo;
  4. il tesoriere e segretario
  5. il collegio dei probiviri.

Art. 7

Assemblea generale
  1. Possono partecipare all’Assemblea Generale tutti gli iscritti che alla data di invio della convocazione (da avvenire con le modalità indicate al successivo punto 5) risultino in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio, può rappresentare, per delega espressa, fino a due(2) altri associati.
  2. Il voto potrà essere espresso, previa definizione delle modalità da parte dell’Assemblea medesima, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, sempre nel rispetto delle norme legislative vigenti.
  3. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, prevarrà l’anzianità associativa.
  4. L’Assemblea generale è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente o per richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
  5. La convocazione dell'Assemblea generale, contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, sia della prima che della seconda convocazione, deve avvenire almeno 20 giorni prima della data stabilita, secondo le modalità previste nel Regolamento.
  6. L'Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti di persona o per delega la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; essa è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
  7. L'Assemblea generale delibera a maggioranza dei voti espressi; l’astensione dal voto viene computata come voto negativo.
  8. L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione o consiglio direttivo minimo una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del piano annuale delle attività, il contributo annuale a carico dei Soci ed il bilancio consuntivo.
  9. L'assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno e quando un quarto dei soci fondatori e ordinari lo richieda.
  10. Spetta all'assemblea generale ordinaria:
    1. delibera sul programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo, sulle priorità di attuazione e sulle strategie da attivare per il raggiungimento degli scopi associativi;
    2. delibera, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in merito al bilancio consuntivo, a quello preventivo e in merito alla relazione sulla gestione economica;
    3. delibera in merito alla relazione sulle attività sociali già svolte;
    4. nominare il consiglio direttivo e presidente, previa determinazione del loro numero in accordo al successivo Art 9, tra i soci aventi diritto, ad eccezione del primo consiglio direttivo e presidente determinato dai soci fondatori;
    5. delibera sulla nomina dei soci onorari;
    6. nominare i membri del collegio dei probiviri;
    7. approva le variazioni allo Statuto e al Regolamento dietro proposta del Consiglio Direttivo;
    8. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto e approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio;
    9. delibera lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori anche fra gli associati;

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale fondo comune residuo sarà devoluto ad enti e/o organizzazioni con finalità analoghe, o ad Enti di beneficenza, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli iscritti. Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina. L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vicepresidente o dal membro più anziano di carica del consiglio direttivo. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di due(2) soci non essendo ammesse più di due(2) deleghe. Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci tra fondatori e ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei soci sommando i fondatori e gli ordinari. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

Art. 8

Il presidente dell’associazione

Il presidente dell'associazione dura in carica anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione e a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio direttivo. Il presidente dell’associazione è l’unico soggetto deputato a fare dichiarazioni pubbliche, emettere comunicati stampa, o esprimere posizioni in nome e per conto dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito anche nella rappresentanza legale dell'associazione dal vicepresidente o dal membro più anziano di carica del consiglio. Il Presidente può svolgere i propri compiti anche avvalendosi di consulenti esterni a cui demandare l'incarico di esame e di parere sulle questioni di carattere tecnico, scientifico o legislativo inerenti l'attività dell'Associazione; tali Consulenti, possono, se chiamati, intervenire con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori e da altri soci ordinari eletti dall'Assemblea Generale, questi ultimi solo se partecipano all'assemblea in quanto risultino in regola con il pagamento della quota associativa. I soci ordinari per essere eleggibili devono essere iscritti all’Associazione da almeno tre anni consecutivi. I Soci fondatori sono di diritto membri del Consiglio direttivo per i primi tre anni dopo di che i soci fondatori potranno far parte del Consiglio Direttivo con elezione dell’Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo deve avere al suo interno un numero massimo di n.7 (sette) ed un numero minimo di n.5 (cinque) componenti, inclusi i Soci fondatori; il numero dei componenti deve essere Deliberato dall'Assemblea dei Soci. I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. I soci fondatori hanno mandato di rieleggibilità illimitata. L’assenza di un Consigliere a tre adunanze consecutive se eletto fra i Soci ordinari ed a cinque adunanze consecutive se eletto fra i Soci fondatori, senza giustificata motivazione, ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti; in mancanza di quest’ultimo verrà sostituito per cooptazione fra i soci eleggibili. I soci fondatori possono essere espulsi dal Consiglio Direttivo solamente nel caso in cui vi sia l’unanimità di voto da parte dei restanti soci fondatori. Qualora per qualsiasi motivo, durante il mandato, venga meno un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il successore in base alla relativa graduatoria dell’ultima votazione dell’Assemblea Generale. In assenza di non eletti, può essere eletto direttamente dal Consiglio Direttivo un socio regolarmente iscritto, presentato da almeno tre Consiglieri in carica; il nuovo Consigliere conserverà l’incarico sino alla successiva votazione dell’Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno tre volte l’anno. La convocazione può avvenire con lettera inviata per raccomandata A/R , od anche via telefax o E-mail, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. Nel caso la convocazione avvenga via telefax o via E-mail, si deve poter dimostrare che il destinatario abbia ricevuto effettivamente la convocazione stessa; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 3 giorni a mezzo A.R. o PEC. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su richiesta, o previo formale invito, i responsabili delle Sezioni Territoriali/Tematiche eventualmente costituite. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, o in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica presente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di un terzo dei suoi Componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; l’astensione dal voto viene computata come voto negativo e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo delibera a voto palese.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti intesi al funzionamento e allo sviluppo dell’Associazione in conformità agli scopi e alle attività previste dall’art. 2 del presente Statuto, ed in particolare:

  1. elegge tra i suoi Componenti il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
  2. affida ai suoi Componenti, sulla base delle competenze professionali di ciascuno, determinati incarichi associativi.
  3. elegge tra i soci ordinari, anche non suoi Componenti, i responsabili delle sezioni territoriali/tematiche;
  4. promuove e coordina le attività dell'Associazione, in armonia con le indicazioni dell'Assemblea Generale, agendo anche nei confronti di enti privati o pubblici, nazionali od internazionali, e prendendo le iniziative che di volta in volta appaiono più opportune;
  5. redige e propone all’Assemblea Generale le variazioni allo Statuto e al Regolamento;
  6. elabora e sottopone all'Assemblea Generale, il programma annuale, le priorità di attuazione e le modalità operative per il raggiungimento degli scopi associativi;
  7. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed all'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione, avendo il potere di autorizzare la stipula di qualsiasi contratto e di nominare eventuali procuratori, stabilendone i relativi poteri;
  8. sottopone all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo, quello preventivo ed una relazione sulla gestione economica;
  9. procede alla radiazione del socio resosi colpevole di atti di incapacità e/o di indegnità tali da screditare l'Associazione e/o di attività in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione;
  10. esamina le domande di ammissione all'Associazione e ne decide l'ammissibilità o meno;
  11. propone all'Assemblea Generale la nomina dei soci onorari;
  12. definisce, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle altre deliberazioni degli organi sociali, gli ambiti operativi delle cariche e degli incarichi affidati ai suoi Componenti;
  13. vigila sul rispetto e sull’applicazione scrupolosa dello Statuto, del Regolamento e delle altre deliberazioni degli organi sociali;
  14. delibera in merito all’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  15. dichiara decaduto l’iscritto moroso;
  16. delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione o sull'apertura di sedi periferiche o decentralizzate;
  17. propone all’Assemblea Generale lo scioglimento dell’Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori anche fra gli associati;
  18. può istituire una Commissione deontologica e disciplinare con il compito di istruire, qualificare ed eventualmente sanzionare eventuali comportamenti degli associati che abbiano contravvenuto ad obblighi previsti dal presente statuto o, comunque, abbiano avuto comportamenti non idonei alla deontologia ed ai doveri professionali ed associativi. Esaurita la fase istruttoria, la Commissione permanente Deontologica, qualora verificasse infondati i comportamenti di colpevolezza, procederà all'archiviazione del fatto, dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, accertasse comportamenti tali da essere definiti inidonei alla condotta statutaria, provvederà a rinviare, con apposita delibera, l'associato al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo, eventualmente sentito anche il parere, non vincolante, del responsabile della sede, cui l’associato fa riferimento, ha la facoltà di prendere i provvedimenti e/o le sanzioni ritenuti opportuni, in relazione al fatto contestato. Contro la sanzione pronunciata dal Consiglio Direttivo l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Le sanzioni non reclamate nei termini di cui sopra divengono esecutive.
  19. elegge, con le modalità che saranno stabilite nel Regolamento, i Componenti del Comitato Tecnico–Scientifico.

Art. 10

Tesoriere

  1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Componenti e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso; egli è rieleggibile.
  2. Il Tesoriere ha, in particolare, il compito di:
    1. tenere e controllare la documentazione contabile relativa alla gestione economica dell’Associazione;
    2. tenere il bilancio economico dell’Associazione;
    3. firmare, congiuntamente con il Presidente, gli atti finanziari di straordinaria amministrazione;
    4. curare la riscossione e la custodia delle quote associative e degli altri introiti dell'Associazione;
    5. curare l’erogazione dei fondi per gli impegni di spesa deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
    6. provvedere, entro 45 giorni dopo la chiusura dell’esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e presentarli, accompagnati da una relazione, al Consiglio direttivo prima ed all’Assemblea successivamente;
    7. presentare alle riunioni del Consiglio Direttivo un resoconto sui movimenti e sulla situazione di cassa dell'Associazione.
  3. Per l’esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto, il Tesoriere può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, di professionisti esterni che svolgano l'attività precipua in materia contabile.
  4. Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili e della Cassa a semplice richiesta di ciascuno dei Consiglieri.

Art. 11

Segretario

  1. Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi Componenti.
  2. Il Segretario è responsabile dell’organizzazione e della gestione della Segreteria ; egli dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
  3. Il Segretario ha, in particolare, il compito di curare:
    1. i collegamenti tra gli organi sociali;
    2. la trasmissione/diffusione delle informazioni e degli atti associativi all’interno ed all’esterno dell’Associazione;
    3. la convocazione, la gestione delle Assemblee , delle riunioni del Consiglio Direttivo e la redazione dei rispettivi verbali;
    4. la conservazione di ogni documento dell’Associazione e l'accesso dei soci ai medesimi secondo i criteri di riservatezza dei dati stabiliti dalle leggi vigenti e dal Consiglio Direttivo;
    5. l’aggiornamento del Registro degli iscritti;
    6. i collegamenti con le sedi periferiche o decentralizzate dell'Associazione eventualmente costituite;
    7. i contatti con gli Enti esterni.

Art. 12

Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri si compone di numero tre Membri e viene eletto dall’Assemblea degli soci ordinari su nomina del Consiglio Direttivo e vengono scelti tra persone di elevata competenza e con alti requisiti di moralità e serietà. Questi, nella loro prima riunione, provvederanno a nominare, al loro interno, il Presidente.
  2. È l’organo preposto alla risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra i Soci stessi e tra i Soci e l’Associazione, relativamente all’attività sociale, in particolar modo ad inadempimenti riguardanti l’applicazione dello statuto, del regolamento e del codice deontologico.

Art. 13

Compensi e rimborsi

Le modalità per il pagamento di prestazioni professionali ed il rimborso delle spese sostenute dagli associati per lo svolgimento di attività connesse con le cariche e/o con gli incarichi associativi sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Fondo comune e Patrimonio

  1. Il fondo comune e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle quote degli iscritti, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici o privati, dai beni che per qualsiasi titolo pervengono all'Associazione, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, dai proventi da manifestazioni e dalle attività, dagli interessi del fondo patrimoniale.
  2. Fatti salvi gli importi delle quote di ammissione e di iscrizione annuale determinati per ciascuna categoria di iscritti dal Consiglio Direttivo, i versamenti possono essere di qualunque entità, ma in nessun caso essi sono trasmissibili, rivalutabili o ripetibili.
  3. Il versamento delle quote sociali non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.
  4. Durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15

Sezioni Territoriali e Tematiche

  1. L’Associazione può organizzarsi in sezioni territoriali e tematiche, queste individuate ed elencate nel Regolamento;
  2. A capo di ciascuna sezione vi è un responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Responsabile della sezione dura in carica per il tempo stabilito dal Regolamento e può essere sollevato dal suo incarico su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo può istituire altre sezioni o modificare quelle già individuate nel Regolamento, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 16

Scioglimento dell'Associazione

  1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune devono essere approvati dall'Assemblea con la maggioranza dei voti espressi da almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto;
  2. In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori anche tra i soci e probiviri per la devoluzione del fondo comune.
  3. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede a convocare una nuova Assemblea entro tre mesi dalla data di svolgimento della precedente.
  4. Se anche in questo caso non si raggiunge il quorum richiesto, il Consiglio Direttivo dichiara sciolta l'Associazione e provvede a nominare uno o più liquidatori per la devoluzione dell'eventuale fondo residuo. Qualora il Consiglio Direttivo risulti non operante, l'obbligo di nomina dei liquidatori per la devoluzione dell'eventuale fondo residuo spetta al Presidente o, in mancanza, al Vicepresidente o, in mancanza, agli altri componenti del Consiglio direttivo.
  5. In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale fondo comune residuo sarà devoluto ad enti e/o organizzazioni con finalità analoghe, o ad Enti di beneficenza, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli iscritti.

Art. 17

Esercizi sociali

  1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Per 20 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea Generale di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, copia dei medesimi è a disposizione degli iscritti presso la Sede dell’Associazione.

Art. 18

Variazioni dello Statuto

Le variazioni del presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e devono essere approvate dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza dei voti espressi da almeno la metà piu’uno degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe.

Art. 19

Norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.